Estratto dallo Statuto
Associazione Dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Statuto ed atto costitutivo
Art. 1
(Costituzione dell’Associazione dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1.I signori (Soci fondatori omissis)…. costituiscono nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Associazione Dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di seguito denominata “Associazione”
2.L’Associazione è una organizzazione dotata di autonomia finanziaria, promuove iniziative volte al perseguimento di finalità sociali, di solidarietà, di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo dilettantistico, esclusa ogni finalità di lucro; Ai fini del perseguimento delle finalità proprie dell’associazione, l’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita un’attività di impulso e controllo.
3.L’Associazione può prestare la propria collaborazione, nell’ambito delle finalità previste dal presente Statuto, ad altri organismi pubblici o privati; può aderire, altresì, ad altre associazioni le cui finalità siano analoghe o conformi alle proprie.
4.Nella fase costituente dell’Associazione l’Assemblea dei Soci fondatori esercita tutte le competenze che il presente Statuto assegna all’Assemblea dei soci, sia essa di tipo “ordinaria” che “elettiva”.
5.I Soci fondatori dell’Associazione, in virtù dei poteri sopraindicati, nominano il sig. Giorgio Pizzi Presidente dell’Associazione Dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri , al quale è demandato nell’immediato il compito di portare a compimento tutte le formalità amministrative necessarie allo scopo della costituzione dell’Associazione stessa.
6.In virtù dei poteri sostitutivi pro-tempore riconosciuti all’Assemblea dei Soci Fondatori la stessa provvederà, nella prima riunione utile dopo la costituzione formale dell’Associazione, a nominare i componenti elettivi del Consiglio direttivo, del collegi dei revisori e del collegio dei probiviri.
7.Il Presidente del collegio dei revisori, il Presidente del collegio dei probiviri ed il componente del Consiglio Direttivo – rappresentante dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – sono designati dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica di tali designazioni.
8.Tutte le cariche sociali assegnate con le procedure straordinarie di cui ai punti precendenti hanno la durata di 3 anni a decorrere dalla data di Costituzione dell’Associazione Dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9.I Soci fondatori contribuiscono alle spese per l’istituzione dell’ Associazione in parti uguali.
Art. 2
(Sede e durata)
1.L’Associazione ha sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3
(Soci)
1. Sono istituite le seguenti figure di soci: onorari, ordinari, aggregati ed aggregati-ospiti.
2. Sono Soci onorari:
a) Presidenti del Consiglio ed ex Presidenti del Consiglio;
b) Ministri ed ex Ministri senza portafoglio;
c) Sottosegretari ed ex Sottosegretari della PCM;
d) Segretario generale della PCM.
3. Sono Soci ordinari:
a) dipendenti di ruolo in servizio;
b) personale di prestito pro-tempore assegnato in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri
c) il personale di cui alle lettere a) e b) in quiescenza, denominati “Senior”
4. Sono Soci aggregati:
a) il coniuge ed i figli dei soci ordinari;
b) altro personale, dipendente da Enti pubblici o aziende private, che svolgono attività lavorativa continuativa nell’ambito ed in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri .
5. Sono Soci “aggregati ospiti” le persone non rientranti nelle tipologie dei punti precedenti e la cui iscrizione è proposta da un socio ordinario. Ciascun socio ordinario può aggregare quale ospiti, non più di 2 persone. La qualifica di “Socio aggregato ospite” è subordinata a delibera del Consiglio direttivo.
Art. 4
(Organi del Circolo)
1. Sono organi dell’Associazione Dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) l’Assemblea dei soci ordinari;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei revisori;
e) il Collegio dei probiviri.
2. Gli Organi Statutari rimangano in carica tre anni.
3. Ciascuna carica può essere esercitata al massimo per due mandati consecutivi
Art. 5
(Diritti dei soci)
1. Tutti i soci di cui all’art. 3 hanno pari diritti di frequentare la sede sociale, di partecipare alle attività e di beneficiare delle provvidenze promosse dall’ Associazione, con le modalità indicate dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
2. I soci ordinari hanno diritto di voto per:
– le modifiche e l’approvazione dello Statuto;
– la ratifica dei regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo;
– l’elezione del Presidente e dei componenti elettivi degli Organi Statutari dell’Associazione;
– l’approvazione dei bilanci preventivi;
– l’approvazione dei rendiconti economici e/o finanziari;
– l’approvazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di programmazione delle attività
dell’Associazione.
3. Ad ogni socio compete un solo voto.
Dall’art. 6 all’art. 40 omissis.